Mestiere

Da dipendente in palestra a libero professionista

Team PumpBro12 min di lettura
Una personal trainer ripresa di spalle in una sala pesi, con la scritta PERSONAL TRAINER stampata in bianco sul retro della polo nera

Il contratto in palestra ha un vantaggio che si nota soltanto quando finisce: qualcun altro si occupa di tutto ciò che non è allenare. I contributi li versa la struttura, l'assicurazione contro gli infortuni c'è e non l'hai scelta tu, e se il mese va male lo stipendio arriva lo stesso. Quando passi alla libera professione quelle tre cose diventano tue, e diventano tue tutte insieme il primo giorno.

Questo articolo non ti dice se conviene. Ti dice cosa cambia sul piano delle regole, con le norme accanto a ogni numero, perché ciò che manda in confusione chi fa questo passaggio non è il rischio: è che gli obblighi di un istruttore che lavora per un'associazione sportiva e quelli di un professionista che fattura a privati non sono gli stessi.

Key Takeaways

  • I compensi di lavoro sportivo dilettantistico non fanno base imponibile fiscale fino a 15.000 euro all'anno, per espressa previsione dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 (testo vigente aggiornato al 7 agosto 2026). È una soglia legata al tipo di attività, non a chi sei.
  • I contributi alla Gestione separata INPS si pagano solo sulla parte di compenso oltre i primi 5.000 euro annui (articolo 35, comma 8-bis dello stesso decreto), e fino al 31 dicembre 2027 si versano sul 50% dell'imponibile: la stessa norma però riduce in misura equivalente l'imponibile pensionistico.
  • Nel regime forfetario il 5% dei primi cinque anni non è automatico: la legge 190/2014, articolo 1, comma 65 lo nega se la nuova attività è "mera prosecuzione" di un lavoro dipendente svolto prima. È il caso tipico di chi allenava in palestra da dipendente e continua ad allenare.
  • L'ISCRO, la tutela per i cali di reddito dei lavoratori autonomi, richiede una partita IVA attiva da almeno tre anni (INPS, misura a regime dal 1° gennaio 2024). Nei primi tre anni, quelli in cui il reddito oscilla di più, non hai quella rete.

Cosa cambia il giorno dopo

La riforma del lavoro sportivo è entrata definitivamente in vigore il 1° luglio 2023, come ricostruito nel documento congiunto del Ministero del Lavoro e del Ministro per lo Sport pubblicato dal Dipartimento per lo Sport (aprile 2024). Il limite di quel documento è che riassume e non innova: per le regole operative bisogna comunque tornare al decreto.

Il punto di partenza è l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, che elenca chi è lavoratore sportivo e ci mette dentro esplicitamente l'istruttore, precisando che l'attività può essere oggetto sia di un rapporto subordinato sia di uno autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Tradotto: passare alla libera professione non ti fa uscire dal perimetro del lavoro sportivo, ti sposta in una casella diversa dello stesso perimetro.

Quella casella cambia tre cose in blocco: il fisco, perché smetti di ricevere una busta paga e cominci a determinare un reddito; i contributi, perché li versi tu; le tutele, perché escono di scena quelle legate al lavoro dipendente ed entrano, con requisiti diversi, quelle dell'autonomo.

La domanda che decide tutto: chi ti paga

Prima ancora del regime fiscale, ciò che determina il tuo inquadramento è chi eroga il corrispettivo. L'articolo 25 definisce lavoratore sportivo chi esercita l'attività verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, oppure a favore di Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP e Sport e Salute, "o di altro soggetto tesserato".

Questo è il crinale su cui si gioca la soglia dei 15.000 euro. Se lavori per un'associazione o una società sportiva dilettantistica iscritta al Registro, sei nell'area del lavoro sportivo dilettantistico e l'articolo 36, comma 6 si applica: i compensi non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui, con obbligo di autocertificare l'ammontare percepito al momento del pagamento (comma 6-bis). Se invece fatturi a un privato senza legami con l'ordinamento sportivo, la qualificazione va verificata sull'ultimo inciso dell'articolo 25: è il punto su cui conviene spendere mezz'ora con un commercialista invece di dedurlo da un articolo, questo compreso.

Sulla soglia è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/E del 7 agosto 2026, annunciata nel comunicato stampa del 7 agosto 2026: la misura opera "a monte" sulla determinazione della base imponibile e si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale, estendendosi anche ai rapporti subordinati; oltre i 15.000 euro tornano le regole ordinarie. Va letta per quello che è: prassi amministrativa, cioè l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, non una modifica della legge.

C'è poi una soglia che riguarda le ore. L'articolo 28, comma 2 stabilisce che nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando, verso lo stesso committente, la prestazione non supera le ventiquattro ore settimanali (escluso il tempo per le manifestazioni sportive) ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo. Se il tuo accordo con una palestra somiglia a questo, non sei un libero professionista: sei un co.co.co. sportivo, con regole sue.

Sala pesi di una palestra commerciale vuota, con panche e rack per bilanciere allineati sul pavimento e nessuno che si allena

Il conto fiscale, e la trappola della mera prosecuzione

Le condizioni del regime forfetario stanno nella legge 190/2014, articolo 1, consultabile su Normattiva. Il comma 54 fissa due requisiti: ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 85.000 euro, e spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi. Il comma 71 aggiunge che sopra i 100.000 euro il regime decade non dall'anno dopo, ma dall'anno stesso, con IVA dovuta dall'operazione che ha fatto superare il tetto.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva del 15%, e quel reddito si ottiene applicando ai compensi un coefficiente di redditività che dipende dal codice ATECO (comma 64). Il codice non è un dettaglio burocratico: cambia la base su cui paghi. La classificazione da usare è ATECO 2025, in vigore dall'1 gennaio 2025 e adottata operativamente dall'1 aprile 2025; l'aggiornamento 2026 non ne ha modificato struttura, livelli e descrizioni, come precisa l'Istat.

Poi c'è il comma 65, quello del 5% per il periodo d'imposta di inizio attività e i quattro successivi. Non è una franchigia automatica per chi comincia: la lettera b) chiede che l'attività "non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo". Un istruttore che allenava in palestra da dipendente e apre la partita IVA per fare lo stesso mestiere è il caso da manuale su cui quella condizione va verificata. Contare sul 5% e ritrovarsi al 15% sposta i conti di un anno intero.

Il conto contributivo, e lo sconto che ti costa pensione

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi autonomi e i co.co.co. sono iscritti alla Gestione separata INPS (articolo 35, comma 2). Le aliquote per il 2026, distinte anche per i lavoratori e i professionisti del settore sportivo dilettantistico, sono state comunicate dall'INPS con la circolare 8 del 3 febbraio 2026.

Il decreto fissa i pilastri. L'aliquota pensionistica è del 25% per chi non risulta assicurato presso altre forme obbligatorie e del 24% per chi lo è (commi 6, 7 e 8): se hai un altro lavoro con contribuzione, la percentuale scende. Il comma 8-bis dice che l'aliquota si calcola sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. E il comma 8-ter aggiunge la parte che di solito viene raccontata a metà: fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo, ma "l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente".

VoceRegolaRiferimento
Soglia fiscaleCompensi non imponibili fino a 15.000 euro annuiD.Lgs. 36/2021, art. 36 c. 6
Franchigia contributivaContributi solo sull'eccedenza dei primi 5.000 euro annuiD.Lgs. 36/2021, art. 35 c. 8-bis
Aliquota pensionistica25% senza altra copertura, 24% con altra coperturaD.Lgs. 36/2021, art. 35 cc. 6-8
Riduzione temporaneaContributi sul 50% dell'imponibile fino al 31/12/2027, con imponibile pensionistico ridotto in pari misuraD.Lgs. 36/2021, art. 35 c. 8-ter
Tetto forfetario85.000 euro di compensi; decadenza immediata sopra 100.000L. 190/2014, art. 1 cc. 54 e 71

Detto in modo diretto: quello sconto non è un regalo, è un rinvio. Paghi meno adesso e ti accrediti meno pensione per gli stessi anni. Può essere ragionevole quando stai partendo e la liquidità conta più di tutto, ma va fatto sapendolo.

Cosa perdi uscendo dal contratto

Due tutele cambiano natura, ed è la parte che si scopre tardi.

La prima è l'INAIL. L'assicurazione contro gli infortuni si applica, dal 1° luglio 2023, ai lavoratori sportivi subordinati e ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 36/2021: lo ricorda l'INAIL nella circolare 31 del 20 maggio 2025, che chiarisce l'esclusione dell'obbligo per associati e soci che fanno da istruttore senza contratto di lavoro subordinato. Se esci dal contratto, quella copertura non ti segue: una polizza infortuni la valuti tu.

La seconda è la rete sui mesi storti. Il dipendente ha la NASpI; l'autonomo iscritto alla Gestione separata ha l'ISCRO, riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024. Secondo la scheda INPS dura sei mesi, vale il 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo del biennio di riferimento, sta in una forbice mensile tra 250 e 800 euro rivalutati ogni anno e non dà contribuzione figurativa. Ma il requisito che pesa di più è un altro: serve una partita IVA attiva da almeno tre anni alla data della domanda.

Il conto pratico è questo: nei primi tre anni non hai né NASpI né ISCRO. È la ragione per cui il cuscinetto di liquidità con cui parti conta più del prezzo che metterai in listino.

Un bloc notes a spirale con una penna appoggiata sopra e un bicchiere d'acqua su un tavolo scuro, illuminati da luce radente

I numeri che nessuno ha

A questo punto ti aspetteresti la cifra: quanto guadagna in media un personal trainer italiano che lavora in proprio, e in quanti mesi rientra. Quella cifra non esiste in forma verificabile. Non c'è una rilevazione pubblica sui redditi dei personal trainer italiani, e le tariffe che circolano nei confronti online non sono rilevazioni statistiche ma raccolte di annunci. Dirlo è più utile che riempire il vuoto con un numero che nessuno può controllare: il ragionamento su come costruire un prezzo partendo dai tuoi costi sta nella guida su quanto deve far pagare un personal trainer.

Vale anche per i dati esteri. Le rilevazioni su tariffe e mercato del fitness di altri paesi esistono, ma riguardano mercati con costi, fiscalità e abitudini di spesa diversi: si possono leggere, non si possono trasferire all'Italia.

Come organizzare il passaggio

  1. Chiarisci la qualificazione prima di tutto il resto. Se lavorerai per ASD e SSD iscritte al Registro, se fatturerai a privati o entrambe le cose: da qui dipendono soglie e adempimenti.
  2. Verifica la condizione sul 5% con chi ti tiene la contabilità. La "mera prosecuzione" del comma 65 è la voce che più spesso sposta i conti del primo anno.
  3. Calcola i contributi sul lordo, non sul netto percepito. Con la franchigia sui primi 5.000 euro e la riduzione al 50% fino al 2027, l'errore tipico è accantonare troppo poco per il 2028.
  4. Metti da parte il cuscinetto per i primi tre anni. Senza NASpI e senza ISCRO, l'unico ammortizzatore in quel periodo sei tu.
  5. Decidi come terrai i clienti prima di averne bisogno. La parte pratica sta negli articoli su come trovare clienti da personal trainer e su aderenza e retention.
  6. Definisci i confini professionali per iscritto. Cosa fai tu e cosa passa a un altro professionista è materia dell'articolo su come collaborare con nutrizionista e fisioterapista.

Domande frequenti

I 15.000 euro esenti valgono anche con la partita IVA?

L'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui, e il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2026 sulla Circolare 7/E precisa che la soglia opera sulla base imponibile a prescindere dalla tipologia contrattuale. Quindi non è il tipo di contratto la condizione da verificare, ma la qualificazione dell'attività come lavoro sportivo dilettantistico ai sensi dell'articolo 25, che dipende da chi eroga il corrispettivo.

Quanto INPS paga un lavoratore sportivo autonomo?

L'articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 fissa l'aliquota pensionistica al 25% per chi non è assicurato presso altre forme obbligatorie e al 24% per chi lo è, calcolata solo sulla parte di compenso oltre i primi 5.000 euro annui (comma 8-bis). Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta sul 50% dell'imponibile, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente (comma 8-ter). Le aliquote applicabili al 2026 sono state pubblicate dall'INPS con la circolare 8 del 3 febbraio 2026.

Se resto senza clienti per qualche mese, esiste una tutela?

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata esiste l'ISCRO, riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024. Secondo la scheda INPS dura sei mesi, vale il 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo del biennio di riferimento, con importo mensile tra 250 e 800 euro rivalutati ogni anno, e non dà contribuzione figurativa. Richiede però una partita IVA attiva da almeno tre anni, oltre a requisiti di reddito: nei primi tre anni di attività non è disponibile.

Il codice ATECO cambia quanto pago?

Sì, indirettamente. Nel regime forfetario il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi un coefficiente di redditività diversificato in base al codice ATECO dell'attività, secondo la legge 190/2014, articolo 1, comma 64. La classificazione di riferimento è ATECO 2025, in vigore dall'1 gennaio 2025 e adottata operativamente dall'1 aprile 2025 secondo l'Istat. Poiché il coefficiente si applica prima dell'imposta sostitutiva, il codice incide direttamente sulla base su cui paghi.

Prima di aprire la partita IVA, decidi come lavorerai

Il passaggio alla libera professione fallisce raramente per le regole fiscali: fallisce perché il tempo che prima usavi per allenare finisce in ricostruzioni di schede, messaggi sparsi e agende su tre supporti diversi. Se stai valutando gli strumenti per tenere insieme quel lavoro, la guida completa ai software di gestione per personal trainer copre la parte di scelta.

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